I certificati di micorrizazione di lotti di piante tartufigene vengono emessi da Strutture Universitarie secondo le norme previste dal “Metodo per il Controllo e la Certificazione delle Piante Micorrizate con Funghi del gen. Tuber” commissionato da otto Regioni Italiane (Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Marche, Toscana, Umbria, Lazio, Molise, Abruzzo) ad un gruppo di esperti in base all’esperienza maturata in anni di ricerche in laboratorio, in vivaio e in campo. Il metodo è stato integrato dalla Regione dell’Umbria inserendo l’analisi biomolecolare a conferma di quella morfologica.
In sintesi il metodo prevede i criteri per ritenere:
- una pianta micorrizata valida ai fini della tartuficoltura;
- un lotto di piante micorrizate idoneo per la tartuficoltura.
Una pianta micorrizata è ritenuta valida quando presenta;
- lo stato vegetativo ben sviluppato, è sana dal punto di vista fitosanitario ed è equilibrata nel rapporto tra apparato ipogeo ed epigeo;
- una percentuale di micorrizazione superiore al 30% (almeno il 30 percento degli apici radicali di tutto l’apparato radicale devono essere modificati in micorrize prodotte dal tartufo della specie dichiarata);
- una eventuale presenza di micorrize prodotte da funghi inquinanti non superiore al 15%;
- nel caso di presenza di micorrize inquinanti, la percentuale di apici micorrizati dal tartufo dichiarato deve essere superiore alla somma di 30 più la percentuale delle micorrize inquinanti.
Un lotto di piante è ritenuto idoneo quando:
- l’85% delle piante del campione di analisi, sono ritenute valide secondo il criterio di idoneità di una pianta micorrizata;
- non sono presenti piante con micorrize prodotte da altri tartufi;
- in tutte le piante del lotto devono essere presenti le micorrize del tartufo dichiarato.
In questi ultimi tempi sono in circolazione certificati di micorrizazione di lotti di piante tartufigene con percentuali estremamente elevate (80 – 100%), significa che quasi la totalità degli apici radicali è in simbiosi con il tartufo.
Vorrei far rilevare che tali percentuali sono forvianti e fraudolente, perché:
- nei certificati di micorrizazione redatti secondo il metodo citato, deve comparire il giudizio di idoneità valutato in base alla micorrizazione dei campioni esaminati;
– non può essere riportata la percentuale media di micorrizazione perché richiederebbe l’analisi di tutte le piante del lotto e la conseguente distruzione del lotto stesso (l’analisi di una pianta è distruttiva);
- gli apici radicali che sono in simbiosi con il tartufo (apici micorrizati) non si possono accrescere perché sono bloccati dalla micoclena che incappuccia l’apice.
- ogni giovane pianta in accrescimento, ha bisogno di una buona percentuale di apici in continuo sviluppo parallelamente a quelli della parte aerea.
- dal punto di dal punto di vista biologico, pertanto, percentuali così alte non possono esistere.
Tali percentuali non sono possibili neanche considerando l’esperienza professionale perché nei campioni prelevati in un lotto di piante si può trovare un esemplare con una micorrizazione del 70-80%, ma non si è mai verificato che tali valori erano presenti in tutte le piante del campione.
Va chiarito, inoltre, che con il termine “percentuale di micorrizazione di un lotto”, non si intende la percentuale di piante provviste delle micorrize di tartufo. Nei lotti certificati tutte le piante devono presentare le micorrize di tartufo perché, come espressamente dichiarato dal metodo di analisi: “in un lotto non possono essere presenti piante prive delle micorrize del tartufo dichiarato”.
Prof. Mattia Bencivenga
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